EMIR

Esenzione dagli obblighi di scambio di garanzie sui contratti derivati OTC infragruppo non compensati centralmente
In conformità all’Articolo 11, paragrafo 11 del Regolamento European Market Infrastructure (“EMIR”), Deutsche Bank è tenuta a pubblicare una lista delle controparti per cui è stata concessa dalle autorità di vigilanza competenti un’esenzione intra-gruppo dagli obblighi di scambio di garanzie. Al presente link è possibile reperire la lista delle informazioni relative a ciascuna delle società per cui è prevista l’esenzione, inclusa Deutsche Bank S.p.A. così come previsto dall’articolo 20 del Regolamento Delegato UE n.149/2013 della Commissione.


Note informative sul livello di protezione e sui costi dei servizi di clearing
ll regolamento EMIR, inoltre, ha introdotto l’obbligo per ciascuna Controparte Centrale (“CCP”) e i rispettivi Partecipanti Diretti (“Clearing Members”) di offrire ai propri clienti, almeno, la scelta tra «segregazione omnibus» e «segregazione per singolo cliente».

La CCP e i Clearing Members sono tenuti ad informare il cliente circa i costi e il livello di protezione relativi a ciascuna opzione, e a richiedere che la scelta sia confermata per iscritto.

La CCP e i Clearing Members sono inoltre tenuti a pubblicare determinate informazioni relative alle commissioni applicate sui servizi offerti.

In questa sezione è possibile scaricare i documenti informativi relativi a Deutsche Bank S.p.A. (rispettivamente denominati "Risk Disclosure Document" e "Pricing Disclosure Document"), che saranno soggetti ad aggiornamento periodico.

 

CSDR

Ai sensi dell’art. 38, comma 6 del Regolamento UE n. 909/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli, Deutsche Bank S.p.A. rende pubblici i livelli di protezione e i costi associati ai vari livelli di segregazione.

Di seguito sono disponibili i seguenti documenti: